Primo appuntamento sulla decretazione d’urgenza a cura dell’Avvocato Elisabetta Marinari ripreso con interesse da Il Tazebao.
Chi decide nello stato di emergenza? Con quali strumenti? Per cercare di rispondere a questi interrogativi Il Tazebao è lieto di riprendere alcuni contenuti sulla decretazione d’urgenza redatti dall’Avvocato Elisabetta Marinari, fresca di riconferma come Vicepresidente di APICOM Toscana, e pubblicati integralmente al suo sito.
“(…) Fin dall’Ottocento quella della decretazione d’urgenza è una questione spinosa e contraddittoria. Nello Statuto Albertino (1848) non si faceva esplicita menzione a degli strumenti per lo stato d’emergenza. Lo Statuto Albertino, adottato nel 1861 dall’Italia, divideva il potere legislativo tra tre organi: Re, Camera, Senato. Anche perché il giovane stato italiano si è trovato fin da subito ad affrontare una serie infinita di emergenze che proseguirà fino all’epilogo del 1921 (di cui abbiamo parlato anche qui).
Il ricorso a questi strumenti, pur non disciplinato nello Statuto Albertino, era però assai frequente. I decreti-legge si dividevano in tre tipologie: per la “legislazione generale” a sua volta scissa in quelli per emergenze vere e proprie o per leggi e riforme (in questo caso utilizzato per ovviare al decadimento dei termini), per quella “tributaria” e soprattutto “doganale” (il caso dei “decreti catenaccio” inaugurati dal Ministro delle Finanze Alfredo Magliani) e infine per “lo stato d’assedio”.
Quest’ultimo darebbe adito ad una “dittatura commissaria”, quindi non assoluta, perché comunque non potrebbe circoscrivere le facoltà delle Camere. La definizione dello stato di assedio è lacunosa e incerta ma ciò non ne ha impedito la frequente applicazione. Nel silenzio della Carta, infatti, e nell’incertezza della Giurisprudenza, esso fu disposto per una molteplicità di emergenze.
In via preventiva per le città di Palermo e le province siciliane dopo l’annessione, quindi nel 1894 per i moti anarchici della Lunigiana nelle città di Massa e Carrara e nello stesso anno sempre per le Province siciliane. Un precedente divenuto tristemente noto quello dello stato d’assedio per sedare i moti di Milano del 6-9 maggio 1898 durante il quale si assistette a scende di vero e proprio massacro della popolazione civile.
Un altro caso di applicazione noto è quello successivo al terremoto di Messina e Reggio Calabria del 1908. Nel testo del decreto-legge emanato dal governo Giolitti III si legge:
“Il cataclisma tellurico avvenuto il 28 dicembre 1908 nei territori di Messina e di Reggio Calabria, ha creato una situazione per certi effetti identica e per altri più grave di quella che si verifica nei territorî in stato di guerra”.
A questo seguono altri decreti (per la nomina del commissario, per l’estensione del territorio…) ma nessuno viene convertito. Solo un atto del governo stesso vi porrà fine allo stato d’assedio (…)”.
L’approfondimento completo è disponibile al sito dell’Avvocato Elisabetta Marinari: https://www.avvocatomarinarifirenze.com/breve-cronistoria-della-decretazione-d-urgenza-parte-1/news/40/2021/2/5
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